La Legge 3 del 2012 (https://www.legge3.it/la-nuova-legge-3-fuori-dal-tunnel-dei-debiti/) inerente il sovraindebitamento è stata modificata inserendo delle variazioni del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa che entreranno in vigore nel mese di settembre 2021.
Docenti universitari, magistrati e associazioni hanno chiesto a gran voce che fossero apportate e anticipate delle importanti modifiche attraverso l’introduzione di importanti norme volte a regolare una situazione ulteriormente aggravatasi dopo la pandemia.
A 9 anni dall’approvazione, la legge in questione è stata scarsamente applicata e ancora oggi molte persone pensano sia stata introdotta per aiutare i furbi, chi non paga e la fa sempre franca. In realtà non esattamente così.
I debitori nella storia
In Italia, fin troppo spesso regna ancora il luogo comune di associare la figura del debitore a quella del furbo o persino del delinquente: nel 1942, infatti, la legge fallimentare era stata scritta per allontanare il fallito dalla società. Fino a non molti anni fa, la legge proibiva a chi falliva di aprire qualsiasi tipologia di attività e persino di votare. In realtà, già nell’antica Grecia il debitore era trattato molto duramente, persino con pene corporee, riducendo il soggetto in schiavitù o pagando con la propria vita.
Fu solamente tempo dopo che fu introdotta una distinzione tra chi era debitore in mala fede e chi suo malgrado: i primi continuarono a pagare con pene corporee, mentre i secondi restavano esclusi dalla vita amministrativa, militare e politica.
Nel 1500 fu stabilito che, chiunque non riuscisse a pagare i debiti entro 3 mesi, fosse punito con la morte: accadeva persino nello Stato Pontificio e nel Regno di Napoli. Nella Serenissima, dove il commercio era compreso più profondamente, furono introdotte invece apposite leggi sulle trattative.
Nel 1942, con il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo, fu regolato il fallimento d’impresa e dell’imprenditore ed era volto a soddisfare i creditori attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore.
L’esigua applicazione della Legge3 del 2012 sul sovraindebitamento
Le Legge 3 del 2012 nasce per garantire all’indebitato la possibilità di ripartire e trasformarsi in una nuova risorsa per lo Stato e nel 2014 la Comunità Europea ha spinto in questo senso.
La Legge Delega n. 155 del 19 ottobre 2017 riformava così la materia dell’insolvenza e delle procedure fallimentari. Nel 2018 nacque il Codice della Cristi d’Impresa e dell’Insolvenza, con entrata in vigore prevista l’agosto 2020, ma la scadenza non è stata rispettata. L’obiettivo delle nuove norme è di intervenire prima che il danno sia fatto, prendendo i provvedimenti necessari per dare vita a una continuità dell’azienda ed eludere la liquidazione giudiziale.
La Legge 3 del 2012 non è stata abrogata, ma contenuta nel suddetto Codice d’Impresa e sono allargate la platea degli aventi diritto e le possibilità che un’azienda possa aderirvi; sono inserite le norme che accorciano le tempistiche per l’esdebitazione e punite società finanziarie e banche non attente nel valutare il merito creditizio dei clienti.
Cosa cambia con le modifiche alla Legge 3 del 2012
L’obiettivo resta quello di offrire la possibilità ai debitori di adottare un piano di rientro per poter cancellare i debiti insoluti. Restano invariati anche i requisiti d’accesso come essere in stato di insolvenza o di crisi ed essere un debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Rimangono invariate le 3 procedure che cambiano nome in Concordato Minore, Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Liquidazione Controllata del Sovraindebitamento.
Tra le novità, al contrario di quanto accadeva prima, oggi i membri della stessa famiglia possono presentare un progetto unico di risoluzione della crisi e possono cedere quinto, tfr o pensione.
Finanziarie e banche oggi devono essere più meticolose e rigide nell’erogare finanziamenti.
Il consumatore non può più accedere al Concordato Minore: la soglia di assenso per i creditori passa dal 60% al 50%.
Sostanziale cambiamento è stato introdotto nella Liquidazione del Debitore incapiente e l’esdebitazione di diritto: quest’ultima, a seguito della prima, avviene dopo la domanda del debitore, da fare entro 1 anno dalla conclusione della procedura e non in automatico. L’esdebitazione scatta dopo 3 anni dalla liquidazione e non più almeno 4, e avverrà a prescindere dalle somme.
L’obiettivo è di dare una possibilità ai soggetti sovra indebitati di liberarsi dai debiti e ripartire puliti.